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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36568
Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore

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5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine

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comma 5 dell'art. 66. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore

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1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

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1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

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1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

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3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

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1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b

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2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti

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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari

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5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

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d'Italia. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

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4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

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4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso

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1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio

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3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere

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titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo

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1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso

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sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

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deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i

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2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la

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5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori

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dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo

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1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a

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esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

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un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

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acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

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4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione

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3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare

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5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i

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con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un

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commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

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sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

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1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a

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1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri

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concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

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e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

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sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

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3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le

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3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più

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finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero

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rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale

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commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

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2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di

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prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal

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specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della

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formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli

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3. Le convenzioni indicate nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è

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